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Estensione proroghe ex D.L. 21/2022 da 36 a 48 mesi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 della Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del DL “Milleproroghe” (Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) “è stata resa operativa l’estensione da 36 mesi (3 anni) a 48 mesi (4 anni) della proroga straordinaria prevista dall’art. 10-septies del Decreto Ucraina (Decreto-legge 21/2022) per:

  • i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);
  • il termine di fine lavori delle Scia presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024);
  • il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza fino al 31 dicembre 2024).

 

L’estensione della proroga è contenuta nell’art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, come inserito dalla Legge di conversione 26/2026 ed è in vigore dal 1° marzo 2026.

Tali termini temporali possono essere prorogati tramite invio di una comunicazione al Comune (preferibilmente, mediante il portale CPortal).

Si precisa che la proroga di cui al DL Milleproroghe, riguarda:

  • i termini di inizio e fine lavori dei Permessi di costruire rilasciati o formatisi e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza tale termine era il 31 dicembre 2024);
  • Interessa anche la validità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro il 31 dicembre 2025 (la cui efficacia è estesa a otto anni o a nove anni, considerato che, in base all’art. 146 del D.lgs. 42/2004, il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica è cinque anni, ovvero, se i lavori sono iniziati nel quinquennio, sei anni), a cui si applicano le stesse condizioni di proroga dei titoli edilizi;
  • il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativiformatisi fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza tale termine era il 30 giugno 2024), che sono prorogati in automatico, purché non contrastanti con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Sono prorogabili ulteriormente anche i termini di convenzioni urbanistiche e di relativi piani attuativi già interessati dalla proroga straordinaria triennale della Legge 98/2013 di conversione del Decreto del Fare o della Legge di conversione 120/2020 del Decreto Semplificazioni.